I nostri servizi 
The
Quality Instruments Software

Preventivi e dimostrazioni gratuite in tutta Italia - Contattaci 

| Home | |Consulenza| |Finanziamenti |Formazione| | ISO 9000| |ISO 14000| |ISO/TS 16949 - QS 9000 |
MERLONI TER


IL NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Dr. Federico Ruta - ANIEM - 
estratto dallo speciale Qualità e Ambiente pubblicato da IL RESTO DEL CARLINO del 24/10/99

 La Legge quadro sugli appalti pubblici (legge 109/94, come modificata dalle leggi 216/95 e 415/98) ha previsto che con un apposito regolamento venga istituito un nuovo sistema di qualificazione per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici.

Tale previsione costituisce per il comparto produttivo un’importante innovazione in quanto, di fatto, segna il passaggio da un sistema di qualificazione pubblico (fondato sull’Albo Nazionale Costruttori) ad uno affidato ad organismi di diritto privato.

L’art.8 della legge introduce, infatti, una disciplina gestita da società private (autorizzate dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) alle quali è affidata la funzione di attestare, nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta, l’esistenza di:

  • requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (si tratta, sostanzialmente, dei requisiti fino ad oggi verificati dall’Albo Nazionale Costruttori);
  • certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 e rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000;
  • dichiarazione della presenza di elementi significativi della qualità rilasciata dai medesimi soggetti abilitati a consegnare la certificazione di qualità.

Lo stesso art. 8 consente, peraltro, agli organismi di certificazione di svolgere anche l’attività di attestazione, purché in possesso delle caratteristiche previste dalle legge ed a condizione di non esercitare sulla stessa impresa anche la procedura di certificazione.

Sulla base di queste indicazioni legislative il Ministero dei Lavori Pubblici ha redatto il Regolamento, il cui iter procedurale è soggetto ancora a diversi passaggi istituzionali (concertazione con gli altri Ministeri interessati, Consiglio di Stato, Commissioni Parlamentari, Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti).

L’attuale testo regolamentare prevede, anzitutto, che gli organismi di diritto privato, ai quali la legge demanda il compito di gestire il nuovo sistema di qualificazione, assumano la forma di società per azioni.

Le SOA (Società Organismi di attestazione) vengono caratterizzate da rigidi requisiti finanziari e strutturali: un capitale sociale versato pari ad un miliardo, un organico minimo costituito da dieci dipendenti (dei quali quattro laureati).

Sono esclusi dalla partecipazione, diretta o indiretta, sia i soggetti rappresentanti la parte committente (Pubblica amministrazione) che quelli facenti capo alla parte commissionaria (Associazioni Imprenditoriali).

Una scelta, questa, assolutamente singolare rispetto ad un indirizzo legislativo ormai consolidato sia in ambito nazionale che europeo, laddove proprio l'esigenza di garantire l’indipendenza degli enti di qualificazione è stata soddisfatta attraverso la copresenza della parte committente e di quella commissionaria, nella convinzione che la rappresentanza di interessi collettivi diffusi costituisse la risposta più idonea al rischio di affidare la funzione della qualificazione a logiche esclusivamente commerciali.

In Regolamento in esame sembra, invece, voler esasperare il concetto di privatizzazione.

Il rapporto tra le SOA e le imprese che intendono ottenere l’attestazione viene disciplinato da un apposito contratto.

Successivamente alla formalizzazione del rapporto negoziale la SOA avvia l’istruttoria ed i conseguenti accertamenti necessaria alla verifica dei requisiti di qualificazione che avranno luogo anche attraverso visite ispettive presso le strutture aziendali.

La verifica avrà per oggetto il possesso di requisiti generali (assenza di sentenze di condanna, inesistenza di violazioni gravi sulla contribuzione sociale, insussistenza dello stato di fallimento, inesistenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, ecc) e di requisiti speciali ( capacità economica e finanziaria dimostrata da referenze bancarie e cifra di affari, idoneità tecnica e organizzativa, dotazione di attrezzature, organico medio annuo).

Il Regolamento consente ad un’impresa (e questo costituisce un ulteriore elemento di singolarità rispetto all’obiettivo più volte dichiarato di introdurre un sistema più selettivo) di conseguire la qualificazione fino ai 5 miliardi, attraverso la dimostrazione di lavori pregressi eseguiti da altre imprese sotto la responsabilità del proprio diretto tecnico.

Come già anticipato, la qualificazione, il cui attestato avrà efficacia triennale, sarà verificata anche attraverso il livello della qualità aziendale.

Su tale aspetto il Regolamento delinea un percorso temporale entro il quale le imprese dovranno dimostrare di possedere i requisiti richiesti.

I tempi indicati, sia per l’acquisizione del certificato di qualità che per il possesso degli elementi significativi di qualità, sono riferiti alle diverse classifiche di importo.

La certificazione del sistema di qualità, ad esempio, diviene elemento determinante dall’anno 2003 per le classifiche corrispondenti ad importi illimitati, dal 2004 per classifiche superiori ai 10 miliardi e solo nella fase a regime per le classifiche superiori al miliardo.

Gli elementi del sistema di qualità verranno richiesti dal 2002 per le classifiche di importo superiori ai 10 miliardi e dal 2003 per quelle superiori ad 1 miliardo.

Mentre per la certificazione di qualità la legge rinvia alle norme ISO 9000, già applicate da anni anche per altri settori produttivi, uno specifico allegato al Regolamento traccia il contenuto degli elementi significativi del sistema qualità.

Si tratta, sostanzialmente, di un sistema qualità semplificato, finalizzato a testimoniare la funzionalità dell’organizzazione aziendale rispetto agli obiettivi produttivi perseguiti.

A tal fine l’impresa dovrà avere ed applicare un manuale della qualità contenente la politica della qualità (obiettivi e strumenti per ottenere lo scopo), gli elementi organizzativi dell’impresa (organigramma funzionale, ruoli, competenze e responsabilità), l’indicazione del responsabile per la qualità, le procedure adottate, le modalità di controllo e di revisione del sistema.

E’ opportuno precisare che sui contenuti dell’intero sistema di qualificazione e, soprattutto, sulla scelta delle società di attestazione, le Associazioni di Categoria hanno espresso ripetute preoccupazioni.

Non ci sembra, infatti, che al sistema imprenditoriale siano offerte sufficienti garanzie di indipendenza, competenza, professionalità, omogeneità di comportamenti.

L’augurio è che le sedi istituzionale chiamate a pronunciarsi sul provvedimento sappiano cogliere l’esigenza di dotare il settore di un sistema nel quale le logiche economiche e commerciali non prevalgano sull’interesse di definire una disciplina efficace ed imparziale.

 

Torna sopra
 
      

 

Chiarini & Associati -Via di Corticella 181/3 - 40128 Bologna - Italy
Phone +39-051- 236037/+39-051-274469 

E-Mail: sales@chiarini.it

Progettazione consulenza/formazione con possibilità di finanziamento

|Chi siamo|Consulenza|Formazione|Preventivo OnLine|Finanziamenti|

Chiarini & Associati S.r.l. - Quality Instruments  ®