IL
NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI APPALTI
PUBBLICI
Dr. Federico Ruta - ANIEM - estratto
dallo speciale Qualità e Ambiente pubblicato da IL RESTO DEL
CARLINO del 24/10/99
La Legge
quadro sugli appalti pubblici (legge 109/94, come modificata
dalle leggi 216/95 e 415/98) ha previsto che con un apposito
regolamento venga istituito un nuovo sistema di qualificazione
per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici.
Tale
previsione costituisce per il comparto produttivo
un’importante innovazione in quanto, di fatto, segna il
passaggio da un sistema di qualificazione pubblico (fondato
sull’Albo Nazionale Costruttori) ad uno affidato ad organismi
di diritto privato.
L’art.8
della legge introduce, infatti, una disciplina gestita da società
private (autorizzate dall’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici) alle quali è affidata la funzione di
attestare, nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta,
l’esistenza di:
- requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (si tratta,
sostanzialmente, dei requisiti fino ad oggi verificati
dall’Albo Nazionale Costruttori);
- certificazione
di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 e rilasciata
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI
CEI EN 45000;
- dichiarazione
della presenza di elementi significativi della qualità
rilasciata dai medesimi soggetti abilitati a consegnare la
certificazione di qualità.
Lo
stesso art. 8 consente, peraltro, agli organismi di
certificazione di svolgere anche l’attività di attestazione,
purché in possesso delle caratteristiche previste dalle legge
ed a condizione di non esercitare sulla stessa impresa anche la
procedura di certificazione.
Sulla
base di queste indicazioni legislative il Ministero dei Lavori
Pubblici ha redatto il Regolamento, il cui iter procedurale è
soggetto ancora a diversi passaggi istituzionali (concertazione
con gli altri Ministeri interessati, Consiglio di Stato,
Commissioni Parlamentari, Consiglio dei Ministri, Corte dei
Conti).
L’attuale
testo regolamentare prevede, anzitutto, che gli organismi di
diritto privato, ai quali la legge demanda il compito di gestire
il nuovo sistema di qualificazione, assumano la forma di società
per azioni.
Le
SOA (Società Organismi di attestazione) vengono caratterizzate
da rigidi requisiti finanziari e strutturali: un capitale
sociale versato pari ad un miliardo, un organico minimo
costituito da dieci dipendenti (dei quali quattro laureati).
Sono
esclusi dalla partecipazione, diretta o indiretta, sia i
soggetti rappresentanti la parte committente (Pubblica
amministrazione) che quelli facenti capo alla parte
commissionaria (Associazioni Imprenditoriali).
Una
scelta, questa, assolutamente singolare rispetto ad un indirizzo
legislativo ormai consolidato sia in ambito nazionale che
europeo, laddove proprio l'esigenza di garantire
l’indipendenza degli enti di qualificazione è stata
soddisfatta attraverso la copresenza della parte committente e
di quella commissionaria, nella convinzione che la
rappresentanza di interessi collettivi diffusi costituisse la
risposta più idonea al rischio di affidare la funzione della
qualificazione a logiche esclusivamente commerciali.
In
Regolamento in esame sembra, invece, voler esasperare il
concetto di privatizzazione.
Il
rapporto tra le SOA e le imprese che intendono ottenere
l’attestazione viene disciplinato da un apposito contratto.
Successivamente
alla formalizzazione del rapporto negoziale la SOA avvia
l’istruttoria ed i conseguenti accertamenti necessaria alla
verifica dei requisiti di qualificazione che avranno luogo anche
attraverso visite ispettive presso le strutture aziendali.
La
verifica avrà per oggetto il possesso di requisiti generali
(assenza di sentenze di condanna, inesistenza di violazioni
gravi sulla contribuzione sociale, insussistenza dello stato di
fallimento, inesistenza di errori gravi nell’esecuzione di
lavori pubblici, ecc) e di requisiti speciali ( capacità
economica e finanziaria dimostrata da referenze bancarie e cifra
di affari, idoneità tecnica e organizzativa, dotazione di
attrezzature, organico medio annuo).
Il
Regolamento consente ad un’impresa (e questo costituisce un
ulteriore elemento di singolarità rispetto all’obiettivo più
volte dichiarato di introdurre un sistema più selettivo) di
conseguire la qualificazione fino ai 5 miliardi, attraverso la
dimostrazione di lavori pregressi eseguiti da altre imprese
sotto la responsabilità del proprio diretto tecnico.
Come
già anticipato, la qualificazione, il cui attestato avrà
efficacia triennale, sarà verificata anche attraverso il
livello della qualità aziendale.
Su
tale aspetto il Regolamento delinea un percorso temporale entro
il quale le imprese dovranno dimostrare di possedere i requisiti
richiesti.
I
tempi indicati, sia per l’acquisizione del certificato di
qualità che per il possesso degli elementi significativi di
qualità, sono riferiti alle diverse classifiche di importo.
La
certificazione del sistema di qualità, ad esempio, diviene
elemento determinante dall’anno 2003 per le classifiche
corrispondenti ad importi illimitati, dal 2004 per classifiche
superiori ai 10 miliardi e solo nella fase a regime per le
classifiche superiori al miliardo.
Gli
elementi del sistema di qualità verranno richiesti dal 2002 per
le classifiche di importo superiori ai 10 miliardi e dal 2003
per quelle superiori ad 1 miliardo.
Mentre
per la certificazione di qualità la legge rinvia alle norme ISO
9000, già applicate da anni anche per altri settori produttivi,
uno specifico allegato al Regolamento traccia il contenuto degli
elementi significativi del sistema qualità.
Si
tratta, sostanzialmente, di un sistema qualità semplificato,
finalizzato a testimoniare la funzionalità
dell’organizzazione aziendale rispetto agli obiettivi
produttivi perseguiti.
A
tal fine l’impresa dovrà avere ed applicare un manuale della
qualità contenente la politica della qualità (obiettivi e
strumenti per ottenere lo scopo), gli elementi organizzativi
dell’impresa (organigramma funzionale, ruoli, competenze e
responsabilità), l’indicazione del responsabile per la qualità,
le procedure adottate, le modalità di controllo e di revisione
del sistema.
E’
opportuno precisare che sui contenuti dell’intero sistema di
qualificazione e, soprattutto, sulla scelta delle società di
attestazione, le Associazioni di Categoria hanno espresso
ripetute preoccupazioni.
Non
ci sembra, infatti, che al sistema imprenditoriale siano offerte
sufficienti garanzie di indipendenza, competenza, professionalità,
omogeneità di comportamenti.
L’augurio
è che le sedi istituzionale chiamate a pronunciarsi sul
provvedimento sappiano cogliere l’esigenza di dotare il
settore di un sistema nel quale le logiche economiche e
commerciali non prevalgano sull’interesse di definire una
disciplina efficace ed imparziale.
|