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APPALTI
PUBBLICI: IL REGOLAMENTO BARGONE
Con
la registrazione della Corti dei Conti del Dpr 25 Gennaio 2000
n. 34 (per consultare il file.doc premi
qui ) ormai conosciuto come "Regolamento Bargone",
è stato introdotto il nuovo sistema di qualificazione per
gli esecutori di lavori pubblici in coerenza con lo schema di
lintrodotto della Mertloni-ter (art. 8 della legge 11 Febbraio
n.109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici"e
successive modifiche e integrazioni - per visualizzare il testo
aggiornato della legge 109/94 pubblica nel supplemento ordinario
n.180 della G.U 234 del 05/10/99 premi
qui)
. Il regolamento, dopo una lunga serie di rimandi e
controversie, ha definitivamente segnato la fine dell'Albo
Nazionale Construttori, cancellando ogni residua validità delle
iscrizioni e dei certificati ANC. "Si tratta di un
provvedimento fondamentale - afferma Antonio Bargone
"padre" del regolamento - per restituire al mercato
imprese efficienti ed affidabili in grado di assicurare il
rilancio dell'intero comparto delle opere pubbliche".
Molte, del resto, le novità introdottedal decreto rispetto alla
disciplina prevista dal decreto legge 502/1999, differenti e non
facilmente prevedibili gli effetti sull'intero sistema.
LE
PRINCIPALI NOVITA'
- Azzeramento
del valore del certificato di iscrizione all'Albo
nazionale costruttori come prova per il possesso dei
requisiti richiesti alle imprese per partecipare alle
gare (la verifica deve essere fatta direttamente dalle
stazioni appaltanti, ma le imprese potranno
autocertificarsi)
- Reintroduzione
del vincolo aggiuntivo della destinazione al personale
operaio del 40% della spesa sostenuta per la
manodopera
- Possibilità
di dimostrare alternativamente l'adeguato organico
medio mediante una spesa per la manodopera pari al
solo 10% (anziché 15%) della cifra d'affari, a
condizione che l'80% di questa spesa vada a retribuire
personale tecnico laureato o diplomato
- Possibilità
di richiedere all'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici l'autorizzazione alla costruzione
delle SOA
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Per
le Stazioni appaltanti ciò significherà dover verificare
direttamente senza più l'ausilio del certificato Anc il
possesso da parte delle imprese partecipanti alla gara dei
requisiti minimi richiesti dal bando in termini di cifra
d'affari in lavori, categoria prevalente, lavori singoli, spese
per la manodopera, attrezzatura tecnica. Sarà consentito
inoltre in larga misura alle imprese di autocertificare il
possesso di requisiti mentre le stazioni appaltanti dovrebbero
limitarsi a svolgere una verifica accurata sul dieci per cento
dei candidati come già previsto dalla Merloni Ter.
La
Circolare n. 182/400/93 che il Ministero dei lavori
pubblici ha diramato il 1° marzo 2000 (per
consultare il file. doc premi qui) ha
fornito, inoltre, istruzioni alle stazioni appaltanti sulle
modalità da seguire nella fase transitoria per svolgere le
verifiche sulle imprese.
Oltre all'azzeramento dei certificati Anc poche sono state le
novità imposte alle imprese nel passaggio tra il DL 502/99, che
aveva anticipato la disciplina per la qualificazione negli
appalti pubblici nei primi due mesi del 2000, e il DPR 34/2000.
Unica eccezione la reintroduzione del vincolo della destinazione
al personale operaio del 40% della spesa complessiva per la
manodopera e della possibilità di destinare solo un 10% della
spesa complessiva alla manodopera solo a condizione che l'80% di
questa somma sia destinata a personale tecnico laureato o
diplomato.
Invariato il valore richiesto per le attrezzature tecniche pari
all'un per cento della cifra d'affari per tutto il 2000
(previsto al due per l'anno 2001).
Tra i punti di rilevo del Regolamento, l'articolo 10 per la
richiesta di autorizzazione per la costituzione di una SOA.
Le società organismo di attestazione, come già visto con la
Merloni ter , costituiscono il perno per il nuovo sistema di
qualificazione dei lavori pubblici. Le SOA, infatti, dovranno
prendere la forma della spa, con un capitale minimo di 1
miliardo; devono avere un direttore tecnico architetto o
ingegnere con esperienza almeno quinquennale nei lavori pubblici
e una dotazione organica di almeno dieci persone, tutte laureate
o diplomate. Si è passati quindi, in via definitiva col DPR
34/2000 "Regolamento Bargone", da un sistema di
qualificazione centralizzato e pubblico come era l'ANC a un
sistam privato e diffuso sul modello della certificazione di
bilancio. Il pubblico, tuttavia, continuerà ad avere un ruolo
di rilievo nel sistema; sarà infati l'Autorità di vigilanza
l'arbitro del nuovo sistema. A questo organismo infatti spetta
il compito di autorizzare e revocare le SOA e, più in generale,
di vigilare sul mercato delle attestazioni (questo il nome del
certificato di abilitazione alla partecipazione alle gare
rilasciato dalla SOA).
Nonostante
la circolare n. 182/400/93 recante le prime necessarie
indicazioni interpretative utili per l'immediata applicazione
delle nuove norme in materia di appalti pubblici, nuove
richieste e ulteriori questioni emerse nel corso di questi mesi
hanno portato il Ministro dei Lavori pubblici a
pubblicare il 22 Giugno del 2000
una nuova circolare - protocollo 823/400/93
- sempre relativa al Dpr 25 Gennaio 2000 n. 34.
La nuova circolare sembra affrontare ancora questioni ancora
incerte su questo periodo di transizione del Regolamento Bargone,
fase in cui a controllare le imprese in gara sono direttamente
le amministrazione appaltanti.
Alcuni dei contenuti:
- Viste le
numerose difficolta riscontrate, ciò che la circolare si
prefigge come primo obiettivo è uno snellimento
burocratico. A livello documentale, infatti, la circolare
consente alle imprese che intendano partecipare ad una gara
di non dover fornire nuova documentazione per dimostrare il
possesso dei requisiti (fatturato, manodopera, attrezzature)
qualora questa stessa sia già a disposizione di altre
amminisrtazioni pubbliche. Alleggerimento per le imprese, ma
per l'ente appaltante indubbio appesantimento che rischia di
rallentare ulteriormente già lunghi tempi di risposta della
PA per ogni gara.
- Altro
capitolo della circolare è dedicato agli appalti sotto i
150mila EURO (290 milioni di lire). Vengono ribaditi i
principi previsti dal "Regolamento Bargone" sulla
qualificazione: essi non potranno essere nè alleggeriti nè
inaspriti. Per l'attrezzatura tecnica posseduta, inoltre,
non la si misurerà come percentuale rispetto
all'opera bensì in rapporto al tipo e all'importo del
lavoro
- Maggiore
flessibilità, inoltre, è stata consentita nel limite posto
(max 1% del totale) al noleggio di macchinari: esso varrà
solo per gli affitti temporanei e occasionali e non per i
contratti di leasing o di noleggio stabile
- Per i lavori
sui beni vincolati è ammessa l'autocertificazione.
Dalla sua
emissione la circolare risulta immediatamente operativa per
tutti gli enti appaltatori dei lavori pubblici; sarà invece un
importante riferimento per tutti gli altri.
Altro
importante evento datato sempre 22 Giugno, la costituzione a
capitale partecipato dell'ANCE (Associazione nazionale
costruttori edili) della prima SOA con sede nell'area del
Nord-est. Crediamo questi due eventi possano rappresentare i
primi autentici passi verso un cambiamento che fino ad oggi
stentava a prendere avvio.
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