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APPALTI PUBBLICI: IL REGOLAMENTO BARGONE

Con la registrazione della Corti dei Conti del Dpr 25 Gennaio 2000 n. 34 (per consultare il file.doc premi qui ) ormai conosciuto come "Regolamento Bargone", è stato introdotto il nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici in coerenza con lo schema di lintrodotto della Mertloni-ter (art. 8 della legge 11 Febbraio n.109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici"e successive modifiche e integrazioni - per visualizzare il testo aggiornato della legge 109/94 pubblica nel supplemento ordinario n.180 della G.U 234 del 05/10/99 premi qui)
. Il regolamento, dopo una lunga serie di rimandi e controversie, ha definitivamente segnato la fine dell'Albo Nazionale Construttori, cancellando ogni residua validità delle iscrizioni e dei certificati ANC. "Si tratta di un provvedimento fondamentale - afferma Antonio Bargone "padre" del regolamento - per restituire al mercato imprese efficienti ed affidabili in grado di assicurare il rilancio dell'intero comparto delle opere pubbliche". Molte, del resto, le novità introdottedal decreto rispetto alla disciplina prevista dal decreto legge 502/1999, differenti e non facilmente prevedibili gli effetti sull'intero sistema.

LE PRINCIPALI NOVITA'

 
  • Azzeramento del valore del certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori come prova per il possesso dei requisiti richiesti alle imprese per partecipare alle gare (la verifica deve essere fatta direttamente dalle stazioni appaltanti, ma le imprese potranno autocertificarsi)
  • Reintroduzione del vincolo aggiuntivo della destinazione al personale operaio del 40% della spesa sostenuta per la manodopera
  • Possibilità di dimostrare alternativamente l'adeguato organico medio mediante una spesa per la manodopera pari al solo 10% (anziché 15%) della cifra d'affari, a condizione che l'80% di questa spesa vada a retribuire personale tecnico laureato o diplomato
  • Possibilità di richiedere all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici l'autorizzazione alla costruzione delle SOA

 

Per le Stazioni appaltanti ciò significherà dover verificare direttamente senza più l'ausilio del certificato Anc il possesso da parte delle imprese partecipanti alla gara dei requisiti minimi richiesti dal bando in termini di cifra d'affari in lavori, categoria prevalente, lavori singoli, spese per la manodopera, attrezzatura tecnica. Sarà consentito inoltre in larga misura alle imprese di autocertificare il possesso di requisiti mentre le stazioni appaltanti dovrebbero limitarsi a svolgere una verifica accurata sul dieci per cento dei candidati come già previsto dalla Merloni Ter.

La Circolare n. 182/400/93 che il Ministero dei lavori pubblici ha diramato il 1° marzo 2000 (per consultare il file. doc premi qui) ha fornito, inoltre, istruzioni alle stazioni appaltanti sulle modalità da seguire nella fase transitoria per svolgere le verifiche sulle imprese.
Oltre all'azzeramento dei certificati Anc poche sono state le novità imposte alle imprese nel passaggio tra il DL 502/99, che aveva anticipato la disciplina per la qualificazione negli appalti pubblici nei primi due mesi del 2000, e il DPR 34/2000.
Unica eccezione la reintroduzione del vincolo della destinazione al personale operaio del 40% della spesa complessiva per la manodopera e della possibilità di destinare solo un 10% della spesa complessiva alla manodopera solo a condizione che l'80% di questa somma sia destinata a personale tecnico laureato o diplomato.
Invariato il valore richiesto per le attrezzature tecniche pari all'un per cento della cifra d'affari per tutto il 2000 (previsto al due per l'anno 2001).
Tra i punti di rilevo del Regolamento, l'articolo 10 per la richiesta di autorizzazione per la costituzione di una SOA. Le società organismo di attestazione, come già visto con la Merloni ter , costituiscono il perno per il nuovo sistema di qualificazione dei lavori pubblici. Le SOA, infatti, dovranno prendere la forma della spa, con un capitale minimo di 1 miliardo; devono avere un direttore tecnico architetto o ingegnere con esperienza almeno quinquennale nei lavori pubblici e una dotazione organica di almeno dieci persone, tutte laureate o diplomate. Si è passati quindi, in via definitiva col DPR 34/2000 "Regolamento Bargone", da un sistema di qualificazione centralizzato e pubblico come era l'ANC a un sistam privato e diffuso sul modello della certificazione di bilancio. Il pubblico, tuttavia, continuerà ad avere un ruolo di rilievo nel sistema; sarà infati l'Autorità di vigilanza l'arbitro del nuovo sistema. A questo organismo infatti spetta il compito di autorizzare e revocare le SOA e, più in generale, di vigilare sul mercato delle attestazioni (questo il nome del certificato di abilitazione alla partecipazione alle gare rilasciato dalla SOA).

Nonostante  la circolare n. 182/400/93 recante le prime necessarie indicazioni interpretative utili per l'immediata applicazione delle nuove norme in materia di appalti pubblici, nuove richieste e ulteriori questioni emerse nel corso di questi mesi hanno portato il Ministro dei Lavori pubblici  a pubblicare   il 22 Giugno del 2000 una nuova circolare  - protocollo 823/400/93 - sempre relativa al Dpr 25 Gennaio 2000 n. 34.
La nuova circolare sembra affrontare ancora questioni ancora incerte su questo periodo di transizione del Regolamento Bargone, fase in cui a controllare le imprese in gara sono direttamente le amministrazione appaltanti.
Alcuni dei contenuti:

  • Viste le numerose difficolta riscontrate, ciò che la circolare si prefigge come primo obiettivo è uno snellimento burocratico. A livello documentale, infatti, la circolare consente alle imprese che intendano partecipare ad una gara di non dover fornire nuova documentazione per dimostrare il possesso dei requisiti (fatturato, manodopera, attrezzature) qualora questa stessa sia già a disposizione di altre amminisrtazioni pubbliche. Alleggerimento per le imprese, ma per l'ente appaltante indubbio appesantimento che rischia di rallentare ulteriormente già lunghi tempi di risposta della PA per ogni gara.
  • Altro capitolo della circolare è dedicato agli appalti sotto i 150mila EURO (290 milioni di lire). Vengono ribaditi i principi previsti dal "Regolamento Bargone" sulla qualificazione: essi non potranno essere nè alleggeriti nè inaspriti. Per l'attrezzatura tecnica posseduta, inoltre, non la si misurerà  come percentuale rispetto all'opera bensì in rapporto al tipo e all'importo del lavoro
  • Maggiore flessibilità, inoltre, è stata consentita nel limite posto (max 1% del totale) al noleggio di macchinari: esso varrà solo per gli affitti temporanei e occasionali e non per i contratti di leasing o di noleggio stabile
  • Per i lavori sui beni vincolati è ammessa l'autocertificazione.

Dalla sua emissione la circolare risulta immediatamente operativa per tutti gli enti appaltatori dei lavori pubblici; sarà invece un importante riferimento per tutti gli altri.

Altro importante evento datato sempre 22 Giugno, la costituzione a capitale partecipato dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) della  prima SOA con sede nell'area del Nord-est. Crediamo questi due eventi possano rappresentare i primi autentici passi verso un cambiamento che fino ad oggi stentava a prendere avvio.

 

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