La dimensione della qualità cogente, coincide sostanzialmente con il
rispetto del contenuto delle direttive
tecniche di prodotto.
Per dimostrare la
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle diverse
direttive tecniche, spesso è richiesta l’apposizione della
marcatura CE.
Quando prevista, la
marcatura è una sigla che deve, in ogni caso, essere apposta in modo visibile
e indelebile. Risulta, infatti, lo strumento per comunicare
agli utilizzatori che quel prodotto rispetta i requisiti essenziali di
sicurezza (cogenti) contenuti nella direttiva di riferimento. La
marcatura CE è la sola che può attestare la conformità ai requisiti
cogenti prescritti dalle direttive. La marcatura deve essere apposta
sul prodotto o, quando le caratteristiche del prodotto non lo
permettano, e a condizione che la direttiva lo preveda (es. per i
giocattoli), la marcatura può essere apposta sull'eventuale
imballaggio o sui documenti che accompagnano il prodotto.
Secondo la sua
natura, un prodotto può essere soggetto a requisiti di più
direttive. Si consideri ad esempio un impianto di automazione
industriale; questo può essere soggetto alla direttiva macchine,
compatibilità elettromagnetica e materiale elettrico di bassa
tensione.
La marcatura CE può,
ovviamente, coesistere con altri marchi volontari di conformità (es.
IMQ, TÜV, etc.). Attenzione, però, che l’unica conformità cogente
europea è quella CE; le restanti sono richieste fatte da specifici
mercati o clienti.
Ai fini dell’ottenimento
di uno schema che sia chiaro ed uniforme in tutti gli stati membri, la
Commissione Comunitaria ha introdotto una serie di percorsi per la
certificazione della conformità ai requisiti delle direttive
tecniche. Tali percorsi sono noti come approccio modulare e sono
contenuti a loro volta in una direttiva (93/465). Le direttive sopra
elencate ricalcano questo approccio e vengono così identificate come
direttive nuovo approccio. Secondo la direttiva 93/465 i percorsi di
certificazione sono suddivisi in diversi moduli, i quali possono
essere composti secondo la pericolosità e tipologia del
prodotto.
Semplificando i percorsi ai quali i moduli portano, si può affermare
che, quando il prodotto non è pericoloso e/o complesso, il
fabbricante, effettua l'analisi tecnica dei
rischi del prodotto (prima dell'immissione sul mercato),
redige un fascicolo tecnico ed un manuale
di uso e manutenzione per l'utilizzatore e si autodichiara
conforme alla direttive (o direttive).Il fabbricante immette sul
mercato, quindi, i prodotti dotati della identificazione CE e
accompagnati da una dichiarazione formale di
conformità (percorso del Modulo A).
Nel caso, invece, di prodotti pericolosi e/o complessi, occorre la certificazione
del tipo (prototipo di prodotto) da parte di un organismo
notificato (percorso del Modulo B). L'organismo rilascia un
certificato di conformità solo al prototipo, dopodiché è il
fabbricante che deve garantire che i successivi prodotti (se ci sono)
sono conformi al prototipo.
Ecco quindi che,
secondo il prodotto, la direttiva può prevedere che l'organismo:
- verifichi con
intervalli casuali i prodotti immessi sul mercato (Modulo B+C);
- verifichi (non
certifichi) il sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2000
dell'organizzazione nei processi di fabbricazione, controllo e
prove finali (Modulo B+D), escludendo quindi progettazione e sviluppo;
- verifichi (non
certifichi) il sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2000
dell'organizzazione nei soli processi di controllo e prove finali
(Modulo B+E)
- verifichi (non
certifichi) il sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2000
dell'organizzazione nei processi di progettazione, fabbricazione,
controllo e prove finali (Modulo B+H), quindi senza esclusione
alcuna;
- verifichi ogni
esemplare di prodotto dell'organizzazione, o su base statistica
definita, prima dell'immissione sul mercato (Modulo B+F).
Nel caso di esemplare
unico di prodotto (esempio grossi impianti industriali su commessa),
vale sostanzialmente il modulo B, che si compone con uno specifico
modulo, il G.
Ogni direttiva
tecnica del tipo nuovo approccio indica specificamente quali fra gli otto
moduli e loro combinazioni debbano essere utilizzate dal
fabbricante. L'organizzazione, individuato il proprio percorso
cogente, può, in ogni modo, scegliere volontariamente percorsi più
restrittivi. Ad esempio, se un'organizzazione ricade nel percorso
Modulo A di auto dichiarazione, può però utilizzare i moduli B+C. In
questo modo l'organizzazione è maggiormente garantita della
conformità ai requisiti essenziali e, fra l'altro, dal punto di vista
legale, condivide la responsabilità con l'organismo notificato. Molte
organizzazioni che ricadano, invece, nel percorso modulo B+F,
preferiscono i moduli B+D o B+H per questioni economiche; spesso,
infatti, costa meno far verificare il proprio sistema di gestione per
la qualità periodicamente, piuttosto che far controllare uno ad uno o
statisticamente i prodotti.
Da notare che i
percorsi B+E, B+D o B+H, non richiedono all'organizzazione di ottenere
un certificato di conformità ISO 9001:2000; il sistema deve essere
verificato - approvato. Considerando che la verifica periodica di un
sistema ha dei costi per l'organizzazione e che, in ogni caso, i costi
più alti sono quelli per la sua realizzazione e miglioramento, tante
vale utilizzare un organismo notificato che sia al tempo stesso ente
terzo accreditato per certificare ISO 9001:2000. In questo modo la
verifica prevista dalle direttive si trasforma in una vera e propria
certificazione di conformità ISO 9001:2000.
Gli organismi
notificati, come già visto, sono enti terzi accreditati dai Ministeri
che possiedono requisiti, ancora una volta, fissati all’interno
della direttiva tecnica di prodotto. Sono notificati alla Comunità
Europea dai vari stati membri sotto la propria responsabilità e
l'organizzazione può utilizzare anche organismi notificati esteri.
Va da sé, che anche
nei percorsi dove è coinvolto l'organismo, l'organizzazione deve
redigere il fascicolo tecnico e il manuale di uso e manutenzione. Il
primo rimane all'interno dell'organizzazione, per almeno dieci anni, a
disposizione delle autorità di controllo, il secondo è ovviamente
consegnato con il prodotto in formati diversi (per prodotti semplici
possono bastare istruzioni di uso sulla confezione del prodotto
stesso).
Un buon fascicolo tecnico,
solitamente:
- nasce come uscita
dalla progettazione e sviluppo;
- contiene
un'accurata analisi dei rischi per l'utilizzatore (es. FMEA, FTA);
- contiene le azioni
correttive di progetto o processo produttivo per contenere od
eliminare i rischi;
- contiene la
descrizione tecnica del prodotto e del processo di produzione;
- è un documento
controllato passibile di modifiche.
Il manuale
di uso e manutenzione, invece:
- deve essere
redatto in modo chiaro, senza ambiguità, facendo largo uso di
avvertenze iconiche;
- deve contenere
avvertenze ed espliciti divieti per l'utilizzatore al fine di
evitare rischi;
- deve delimitare lo
scopo ed applicazione del prodotto;
- deve essere
redatto nelle lingue dei possibili utilizzatori.
Si evince, quindi
che, in dipendenza dal tipo di prodotto la qualità cogente può
avvicinarsi, in parte, all’assicurazione qualità o addirittura alla
gestione per la qualità; il percorso del modulo B+H è
rappresentativo. Lo scenario è talmente vario che si possono avere
prodotti, quali i dispositivi medicali impiantabili, o i farmaceutici,
dove di fatto occorre un completo sistema di gestione per la qualità
ISO 9001:2000. Oppure un giocattolo di stoffa, dove basta la
preparazione di un fascicolo tecnico e di istruzioni per l'uso con
adeguata risoluzione - documentazione delle componenti di rischio.